
La circolare delle Entrate sulle locazioni brevi
I chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole per il regime fiscale delle locazioni brevi. Gli obblighi a carico degli intermediari per contratti stipulati dal 1° giugno 2017 e le sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/2017, ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle locazioni brevi aventi ad oggetto immobili ad uso residenziale, come disciplinato dall’art. 4 del dl 50/2017.
Ricordiamo che il dl 50/2017, manovra correttiva 2017, (convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017) ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi. In particolare ha previsto:
- la definizione dei contratti brevi
- il regime fiscale da applicare ai relativi canoni
- l’attribuzione di compiti di comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari
Circolare AE 24/2017
Il documento delle Entrate riporta i chiarimenti per intermediari e portali online in relazione alla corretta applicazione della disciplina inerente ai contratti per locazioni brevi.
Nel dettaglio, specifica:
- in cosa consiste la nuova disciplina delle locazioni brevi
- a quali contratti si applica la nuova disciplina
- chi sono gli attori coinvolti
- obblighi a carico degli intermediari e locatori
- chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti
Definizione
Ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.
Si definiscono locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche.
Tipologia di immobili
La locazione deve riguardare elusivamente unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione.
Inoltre, in base alle nuove norme, il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo (ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata).
Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile (ad esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche).
Sanzioni
La circolare chiarisce, inoltre, che gli intermediari erano tenuti a versare le ritenute entro il 16 luglio 2017; tuttavia potranno non esserci sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017.
Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017.
Inoltre, come chiarito nella circolare, l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.
I soggetti interessati e la procedura
Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve.
La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto che il conduttore è tenuto a versare al locatore. L’intermediario ha l’obbligo di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.